REGOLAMENTO COVID-19 VENETO (ZONA GIALLA)
Aggiornamento al 10/01/2022
Si avvisa la gentile clientela che a partire dal giorno 10/01/2022, con decreto legge n° 1 del 7 gennaio 2022, entrano in vigore nuove misure di contenimento del COVID-19 con validità fino al 31/3/2022:
Dal 10 gennaio, è necessario essere in possesso di Super Green Pass per:
- salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto
- spostarsi in aereo con voli nazionali
- usufruire del servizio di bancone al bar
- usufruire dei ristoranti anche all’aperto
- accedere ad alberghi (compresi i ristoranti interni), centri benessere e centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)
- accedere a piscine, centri sportivi e palestre (all’aperto)
- accedere ad impianti sciistici
- visitare musei e mostre
- accedere a parchi tematici e di divertimento
- partecipare a feste, sagre ed accedere a centri culturali e ricreativi, anche all’aperto
- accedere a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
Dal 20 gennaio, è necessario essere in possesso di Green Pass Base o Super per:
- usufruire di parrucchiere o barbiere
- accedere ai centri estetici
- accedere ai centri commerciali
Dal 1 febbraio, è necessario essere in possesso di Green Pass Base o Super per:
- entrare nei negozi (ad eccezione degli alimentari, delle farmacie e dei tabacchi)
- accedere ai servizi di prossimità quali pubblici uffici, servizi postali, servizi bancari e finanziari ed attività commerciali
Dal 10 febbraio, è necessario essere in possesso di Super Green Pass per:
- accedere ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per le isole minori
Fino alla fine dello stato di emergenza, 31 marzo 2022, è necessario usare le mascherine FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), in caso di eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, aerei, navi, treni; su tutti i mezzi di trasporto pubblico, autobus, tram e metropolitane.
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A partire dal 6 dicembre, con l'introduzione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, viene attivato il super green pass (o green pass rafforzato).
Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica
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Il GREEN PASS (denominato anche EU Digital Covid Certificate) è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell'UE. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Non è richiesto:
- ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (la certificazione è obbligatoria dai 12 anni);
- ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
L’emissione della Certificazione verde COVID-19 in Italia avviene solo per cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.
Per i cittadini extra UE, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti.
Le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.
I certificati COVID rilasciati dai seguenti paesi (e territori) sono accettati nell'UE alle stesse condizioni del certificato COVID digitale dell'UE: Albania / Andorra / Armenia / Svizzera / Isole Fær Øer / Israele / Islanda / Liechtenstein / Marocco / Monaco / Macedonia del Nord / Norvegia / Panama / San Marino / Turchia / Ucraina / Regno Unito e dipendenze della Corona / Capo Verde / El Salvador / Georgia / Libano / Moldavia / Montenegro / Nuova Zelanda / Serbia / Taiwan / Thailandia / Singapore / Tunisia / Togo / Emirati Arabi Uniti / Uruguay / Città del Vaticano.
I certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA (Agenzia europea per i medicinali) o con i vaccini equivalenti, sono considerati equivalenti alla Certificazione verde COVID-19 per gli usi previsti sul territorio italiano. I vaccini attualmente approvati dall'EMA e accettati sul territorio nazionale sono: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson) e Nuvaxovid (Novavax).